Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 954 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9187
- Tributi in genere
- Imposte dirette
- Omesso e ritardato versamento diretto
- Sanzione non differenziata
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 76, Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento dell'imposta sul reddito, in quanto identica questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione di un limite massimo oltre il quale ritardo e omissione si equivalgono. - O. n. 132/1988
Norme impugnate
- art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova sul ricorso proposto dalla S.p.a. ARMCO contro il II Ufficio delle II.DD. di Genova, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Genova, con ordinanza in data 30 ottobre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi dell'omesso versamento della imposta sul reddito da quella del ritardato versamento della stessa;
che, ad avviso del giudice a quo, la equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata, tra due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, se pure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di chi ometta il versamento sino a quando, rilevata dall'ufficio competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole, e, pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;
che, inoltre, l'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che identica questione, sollevata, con riferimento agli stessi profili, dalla Commissione Tributaria di Rovereto con ordinanza del 19 gennaio 1987, è stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 132 del 2 febbraio 1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;
che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, u.c., d.P.R. n. 602/73);
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze