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Sez. 6, Sentenza n. 9609 del 27/06/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179294 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - CRITERI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179294-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - CRITERI - INDIVIDUAZIONE.*

In tema di associazione per delinquere prevista dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, qualora non sia possibile determinare (a causa dell'assoluta incertezza degli elementi fattuali dai quali non sia deducibile il luogo d'inizio della consumazione del reato in difetto di una qualsiasi prova al riguardo), il giudice territoriale competente in base al criterio generale e principale fissato dall'art. 39 cod. proc. pen. in ordine ai reati di natura permanente, qual'è appunto quello sopra indicato, vanno applicati i criteri sussidiari stabiliti dall'art. 40 stesso codice. (Conf mass n 166507).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)