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Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media

Testo in vigore al

Art. 108

1. Il rendiconto della gestione annuale delle casse scolastiche erette in ente morale, compilato in conformita' degli allegati n. 2, 3 e 4 al presente regolamento, e' costituito dello stato patrimoniale, di un prospetto indicante l'investimento del capitale, e del bilancio finanziario.

Art. 109

1. Nello stato patrimoniale si devono indicare:

  1. a) la consistenza all'inizio dell'anno;

  2. b) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata in aumento del patrimonio;

  3. c) la consistenza al termine dell'anno.

Art. 110

1. Il prospetto particolareggiato indicante l'investimento dato al capitale contiene le caratteristiche dei diversi titoli di rendita, l'eventuale loro scadenza e l'utile che da ciascuno d'essi si ricava.

Art. 111

1. Il bilancio finanziaria comprende:

  1. a) le entrate ordinarie e cioe' le rendite del patrimonio e le contribuzioni periodiche;

  2. b) le entrate straordinarie e cioe' le oblazioni saltuaria occasionali ed ogni altro provento che non abbia carattere fisso, tutte eventualmente depurate delle spese sopportate per la loro realizzazione;

  3. c) le spese d'amministrazione;

  4. d) le erogazioni disposte ai fini propri dell'istituzione;

2. Queste spese devono essere raccolte in gruppi distinti a seconda della natura dei fini stessi, in modo da offrire un criterio riassuntivo per l'apprezzamento dell'opera svolta dalla cassa scolastica durante, l'anno e dell'attivita' dei suoi amministratori;

  1. e) la differenza attiva della gestione.

Art. 112

1. In baso di soppressione dell'istituto, il patrimonio della relativa cassa scolastica, se lo statuto non dispone nulla in argomento, viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto della stessa sede, o, in mancanza, a quello del patronato scolastico del comune.

Capo XIII. Dei locali e dell'arredamento scolastico.

Art. 113

1. Il preside cura che siano posti a disposizione della sua scuola e mantenuti in buono stato i locali occorrenti e rivolge le necessarie richieste all'ente obbligato a fornirli.

2. Dell'inadempienza di questo riferisce al ministero.

Art. 114

1. Il preside destina i locali adatti per le lezioni, per la presidenza, per le riunioni dei professori, per i gabinetti scientifici, le esercitazioni, la biblioteca, le collezioni, la segreteria, l'archivio e l'alloggio per il bidello incaricato del servizio di custodia.

2. E' riservato per le alunne un locale d'aspetto separato da quello per gli alunni.

Art. 115

1. Quando nello stesso edificio siano allogati piu' istituti o altri uffici o una parte sia destinata ad alloggio del preside, ciascun istituto e l'abitazione del preside debbono avere un ingresso proprio indipendente in modo che la scuola non ne risenta alcun disturbo.

Art. 116

1. Il preside deve richiedere all' ente obbligato ad apprestare l'edificio che nei gabinetti e nelle aule destinale agl'insegnamenti, per i quali lo svolgimento dei programmi richieda sussidi sperimentali, vi sia una, conduttura d'acqua, e, dove sia possibile, una conduttura di gaz e l'impianto elettrico in piena efficienza.

2. Nelle citta' di almeno 100 mila abitanti deve richiedere inoltre che l'istituto sia fornito di telefono.

Art. 117

1. I locali non debbono essere adibiti ad altro uso che a quello scolastico, in servizio dell'istituto a cui sono destinati. Solo limitatamente a qualche giorno, il preside puo', sotto la sua responsabilita', concedere, nelle ore in cui non si fa lezione, l'uso di qualche aula per cerimonie commemorative patriottiche e civili e per scopi di cultura o di educazione pubblica.

Art. 118

1. Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.

Art. 119

1. Il preside ha cura che l'istituto sia fornito di tutti i mobili e arredi occorrenti per le aule scolastiche, per i gabinetti scientifici, per i laboratori, per le biblioteche, per le collezioni, per la presidenza, la sala dei professori, la segreteria, l'archivio e per i locali di aspetto per gli alunni e le alunne.

Capo XIV. Del materiale didattico e scientifico.

Art. 120

1. Nella ripartizione dell'assegno annuo per il materiale didattico e scientifico e negli acquisti il preside e il collegio dei professori hanno cura che sia provveduto equamente ai bisogni dell'istituto, uniformandosi alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 121

1. Costituiscono il materiale didatti A e scientifico di ogni istituto:

  1. 1) la biblioteca dei professori;

  2. 2) la biblioteca degli alunni;

  3. 3) le carte geografiche ed altri oggetti dimostrativi per l'insegnamento della geografia;

  4. 4) le riproduzioni grafiche di monumenti ed opere d'arte, collezioni di modelli e di esemplari grafici o plastici per tutti gl'insegnamenti, anche non grafici, che li riecheggiano; oltre i musei e i gabinetti e quatte altro e' particolarmente prescritto, per ogni singolo tipo d'istituto, dagli articoli seguenti.

Art. 122

1. Le scuole complementari hanno un piccolo museo di storia naturale, gli apparecchi necessari per le elementari nozioni di fisica, e chimica e una macchina da scrivere.

Art. 123

1. I licei hanno un gabinetto di fisica ed un gabinetto di chimica e scienze naturali.

Art. 124

1. Gl'istituti tecnici hanno un gabinetto di fisica, un gabinetto di scienze naturali e un gabinetto di chimica (per entrambe le sezioni); un piccolo museo merceologico e una collezione di prospetti, quadri, grafici statistici, e di bilanci tipo (per la sezione di commercio e ragioneria); un laboratorio di chimica annesso al relativo gabinetto, una collezione di perizie estimative di beni rurali, una collezione di strumenti e di modelli per la topografia e le costruzioni in apposito locale e mi museo per l'insegnamento dell'agraria (per la sezione di agrimensura); una macchina da scrivere.

Art. 125

1. Gl'istituti magistrali hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica, scienze naturali ed igiene; una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte o un harmonium; il materiale occorrente per il giardino d'infanzia o per la casa dei bambini.

Art. 126

1. I licei scientifici hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica e scienze naturali.

Art. 127

1. I licei femminili l'anno una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte; il materiale occorrente per il lavoro femminile.

Art. 128

1. E' annessa ai gabinetti scientifici dei licei classici, degl'istituti tecnici e dei licei scientifici un'officina col materiale occorrente per montare gli apparecchi esistenti nei gabinetti, eseguire le ordinarie riparazioni agli stessi e costruirne dei nuovi.