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Sez. 1, Ordinanza n. 22002 del 30/07/2025 (Rv. 675471-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI | Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. - Natura - Presupposti - Insufficienza patrimoniale - Violazione dei doveri legali e/o statutari e degli obblighi dettati a tutela della conservazione del patrimonio sociale - Nesso di causalità tra condotta e pregiudizio al patrimonio - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675471-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI

L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione, ciò che rileva è l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non già l'effettiva conoscenza da parte dei predetti di tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione

dal momento in cui gli amministratori avevano colpevolmente omesso di pagare i debiti tributari dell'impresa, determinando un loro aggravio per sanzioni e interessi, che aveva reso insufficiente il patrimonio residuo della società al soddisfacimento dei creditori.).

Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)