Sez. 3, Sentenza n. 4962 del 30/10/1978 (Rv. 394696 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - STATUTO - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - DISCIPLINA - RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE - INDUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - STATUTO - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - DISCIPLINA - RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE - INDUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE.*
Nelle persone giuridiche private, l'ordinamento e l'amministrazione dell'ente sono, ai sensi dell'art 16 cod civ, regolati dalle norme contenute nello statuto e, in Mancanza di contraria previsione, o limitazione, deve ritenersi che la rappresentanza sostanziale della persona comprenda anche la rappresentanza processuale, col relativo potere di conferire la procura alle liti. (V 552/77, mass n 384107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)