Sez. 1, Sentenza n. 687 del 14/03/1989 Cc. (dep. 04/04/1989) Rv. 180930 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ESPLETAMENTO DI PERIZIA - INAMMISSIBILITÀ - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO - CONSEGUENZA: TRASFORMAZIONE DEL RITO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ESPLETAMENTO DI PERIZIA - INAMMISSIBILITÀ - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO - CONSEGUENZA: TRASFORMAZIONE DEL RITO.*
Nel rito direttissimo non è applicabile la disposizione dello art. 456 comma primo, seconda parte cod. proc. pen., riguardante l'incidente probatorio per l'espletamento della perizia. Ne consegue che, ove irritualmente il giudice provveda a norma della citata disposizione, il relativo provvedimento deve ritenersi pronunziato ai sensi dell'art. 504 comma primo cod. proc. pen., con virtuale trasformazione del rito in istruzione formale e attribuzione al giudice istruttore della Competenza a procedere a tale istruttoria. (Conf mass n 167766).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)