Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 258 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4411
- Reato continuato
- Reati meno gravi già giudicati e reati oggetto di giudizio in corso
- Continuazione
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata non fondata (nei sensi di cui in motivazione) - la questione di legittimita costituzionale relativa all'art. 81, comma secondo, cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - S.n. 115/1987
Norme impugnate
- art. 81, comma 2, c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Levanovich Claudio, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s., dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Loss Attilio, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto, in fatto, che con ordinanze 8 ottobre 1986 sia il Tribunale di Treviso che il Tribunale di Bergamo sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo co. cod.pen. con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;
che la norma citata è stata impugnata nella parte in cui non consente che il giudice possa ritenere la continuazione del reato quando l'unicità del disegno criminoso si riferisca a reati meno gravi, già giudicati, rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso;
che in ambo i giudizi è intervenuto, davanti a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione;
punto 2
Considerato, in diritto, che la questione è stata recentemente risolta da questa Corte con sent. 27 marzo 1987 n. 115, che ha dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione;
che, pertanto, dev'essere affermata la manifesta infondatezza in ordine alla questione che viene ora sollevata;
che, i giudizi, però, devono essere riuniti per decidere le identiche questioni con unica ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen., sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanze ambo datate 8 ottobre 1986 (rispettivamente n. i. 783/86 e 19/87 Reg. ord.) con riferimento agli art. li 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
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