diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23686 del 09/11/2009 (Rv. 609969 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE | Vendita dell'immobile facente parte dell'edificio condominiale - Obbligo alle spese - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609969-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE

In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile. (Fattispecie relativa al pagamento di oneri condominiali deliberati dall'assemblea il giorno dopo la vendita dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)