Sez. 3 - , Ordinanza n. 8771 del 29/03/2019 (Rv. 653417 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Procedimento camerale ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 - mancata comparizione del ricorrente ai fini dell'interrogatorio libero - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
Nel procedimento camerale introdotto ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, la mancata comparizione della parte ricorrente dinanzi al giudice che l'ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio non determina l'improcedibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)