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Sez. 4, Sentenza n. 14802 del 01/03/2006 Ud. (dep. 28/04/2006) Rv. 234031 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Ambito di applicazione - Applicabilità anche da parte del giudice ordinario che debba giudicare di un reato di competenza del giudice di pace.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234031-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

La norma contenuta nell'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (procedimento penale davanti al giudice di pace), in forza della quale viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, si applica non solo davanti al giudice di pace, ma anche davanti al giudice diverso da quello di pace che debba giudicare di un reato divenuto di competenza del giudice di pace (articoli 63 e 64 D.Lgs. n. 274 del 2000).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)