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Sez. 2, Sentenza n. 4145 del 10/11/1976 (Rv. 382816 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IMPOSSIBILE O ILLECITO - ONERE IMPOSSIBILE - NOZIONE - INSUFFICIENZA DELLE RENDITE DEL PATRIMONIO EREDITARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO ONERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382816-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IMPOSSIBILE O ILLECITO - ONERE IMPOSSIBILE - NOZIONE - INSUFFICIENZA DELLE RENDITE DEL PATRIMONIO EREDITARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO ONERE - IRRILEVANZA.*

I concetti di impossibilita dell'oggetto del contratto (art 1418 cod civ) e di impossibilita dell'Onere apposto ad una disposizione testamentaria (art 647, terzo comma, cod cit) sono uniformi: la impossibilita e causa invalidante quando sia, al tempo stesso, assoluta, materiale, obiettiva ed attuale (esistente all'epoca della apertura della successione, qualora riguardi l'Onere suddetto). Non integra l'ipotesi dell'impossibilita dell'Onere apposto ad una disposizione testamentaria la circostanza che le rendite del patrimonio ereditario non siano sufficienti per sostenere il peso economico dell'Onere stesso. (V 1104/57; (V 3741/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647 com. 3, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)