Sez. 1, Sentenza n. 10007 del 14/11/1996 (Rv. 500555 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN BIANCO | Accordo per il riempimento - Violazione - Mancato perfezionamento del titolo cambiario - Esclusione - Opponibilità della violazione al portatore di buona fede - Esclusione - Onere probatorio della violazione medesima - Spettanza all'emittente.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN BIANCO
A norma dell'art. 14 della legge cambiaria, l'emissione di un titolo, oggettivamente cambiario, in bianco, accompagnato da un accordo diretto a riempirne le lacune, è lecita e valida e validamente il portatore può esercitare il potere di riempimento, facendo acquisire al titolo medesimo il valore di cambiale. Pertanto, la contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando sull'emittente l'onere di provare l'eventuale violazione dell'accordo di riempimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)