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Sez. 1 - , Sentenza n. 2625 del 02/02/2018 (Rv. 646866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cancellazione dal registro delle imprese della società - Dopo la proposizione del ricorso per cassazione - Interruzione processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)