Sez. 1 - , Sentenza n. 2625 del 02/02/2018 (Rv. 646866 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cancellazione dal registro delle imprese della società - Dopo la proposizione del ricorso per cassazione - Interruzione processo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)