Sez. 3, Sentenza n. 3103 del 04/03/2002 (Rv. 552774 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Responsabilità precontrattuale - Pluralità di responsabili - Solidarietà - Causa inscindibile - Esclusione - Conseguenze - Tardiva notifica dell'impugnazione nei confronti di alcuno dei coobbligati - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In materia di responsabilità precontrattuale, la domanda proposta contro una pluralità di responsabili attiene a cause scindibili, atteso che la responsabilità in questione ha natura extracontrattuale e solidale. Ne consegue che, nel caso di tempestiva notifica dell'impugnazione del creditore nei confronti di alcuno soltanto dei coobbligati, la sentenza passa in giudicato nei confronti degli altri debitori, onde l'eventuale tardiva notifica in relazione ad essi, non essendo configurabile come integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, introduce un'impugnazione che va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)