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Sez. U - , Ordinanza n. 16288 del 08/06/2023 (Rv. 668076 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti successivi al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668076-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti introdotti dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) le regole sulla giurisdizione previste dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 continuano a trovare applicazione qualora il cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea presenti un collegamento con il territorio di uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione personale dei coniugi, entrambi cittadini britannici, confermando la decisione della corte territoriale che, prescindendo dalla residenza anagrafica del convenuto, in Scozia, aveva attribuito rilievo pregnante a determinate circostanze di fatto, dalle quali era emerso che egli aveva la residenza abituale a Milano).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)