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Sez. L, Sentenza n. 108 del 11/01/1988 (Rv. 456746 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPETENZE INDIRETTE - LIMITI - RIFERIMENTO ALLE NORME PREVIDENTI GLI ISTITUTI DI ORIGINE LEGALE - NECESSITÀ - ISTITUTI DI ORIGINE LEGALE - LIMITI EX ART. 36 COST. - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456746-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPETENZE INDIRETTE - LIMITI - RIFERIMENTO ALLE NORME PREVIDENTI GLI ISTITUTI DI ORIGINE LEGALE - NECESSITÀ - ISTITUTI DI ORIGINE LEGALE - LIMITI EX ART. 36 COST. - CARATTERE ESCLUSIVO.*

L'inesistenza di una nozione unitaria di retribuzione e di un principio di onnicomprensività della medesima comporta che, in tema di Determinazione delle competenze indirette, l'autonomia collettiva è soggetta, nel caso di istituti di origine legale, ai limiti fissati per ciascuno di essi dalle norme che li prevedono, mentre, nel caso di istituti di origine contrattuale, è svincolata da ogni limite, salvo il rispetto del principio dell'art. 36 della Costituzione, restando all'interprete individuare la concreta volontà delle parti contraenti. (V 2183/84, mass n 434219; (V 1081/84, mass n 433237).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)