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Sez. 6, Sentenza n. 25264 del 12/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 263812 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Diniego - Dichiarazione liberatoria della persona offesa - Obbligo di motivazione specifica - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263812-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga tale dichiarazione inadeguata e il risarcimento, operato dall'imputato, comunque insufficiente. (Nella specie, relativa al delitto di estorsione della somma di Euro 300 in danno di un minore, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito aveva negato l'attenuante ponendo in dubbio l'integralità del risarcimento, senza espletare alcun accertamento al riguardo e nonostante la dichiarazione della madre della persona offesa circa l'avvenuto risarcimento anche del danno non patrimoniale, attraverso la ricezione della somma complessiva di Euro 1.500).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)