Sez. 3, Sentenza n. 1249 del 18/04/1972 (Rv. 357747 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - VALUTAZIONE AUTONOMA DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA - NECESSITA - ORIGINARIA IRREGOLARITA DELLE CONDIZIONI DEL DECRETO - IRRILEVANZA - SPECIFICA ED ESPRESSA DOMANDA DEL RICORRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - VALUTAZIONE AUTONOMA DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA - NECESSITA - ORIGINARIA IRREGOLARITA DELLE CONDIZIONI DEL DECRETO - IRRILEVANZA - SPECIFICA ED ESPRESSA DOMANDA DEL RICORRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi probatori, offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, dedotta con il ricorso per l'ingiunzione, sia dall'opponente per contestare tale pretesa, ed accogliere la domanda del creditore qualora ritenga provato il suo diritto, indipendentemente dalla regolarita, validita e sufficienza degli elementi in base ai quali il decreto sia stato emesso. A questo fine non e necessario che la parte, che aveva chiesto l'ingiunzione, formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo sufficiente che essa resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto. (V 2044'68, mass n 334135; 2722'63; 3451'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)