Sez. 5, Sentenza n. 16701 del 27/07/2007 (Rv. 601135 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati frazionati - Base imponibile - Determinazione - Riferimento al valore contabile - Attribuzione della rendita - Decorrenza ai fini dell'adeguamento dell'imposta.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Per determinare l'importo dovuto a titolo di ICI con riferimento ad un immobile posseduto da un'impresa e ricavato dal frazionamento di una più ampia unità immobiliare, il proprietario è tenuto ad applicare il criterio del valore contabile; tuttavia una volta attribuita la rendita catastale aggiornata, l'imposta dovuta in base a quest'ultima va adeguata, per i periodi antecedenti l'attribuzione, a partire dal momento di formulazione della domanda di attribuzione della rendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)