Sez. 4, Sentenza n. 3876 del 28/01/1996 Cc. (dep. 29/03/1996) Rv. 204280 - 01
Difesa e difensori - In genere | Titolarità dell'ufficio - Sostituzione - Cessazione - Reviviscenza dell'originaria titolarità - Impugnazioni e notifiche - Conseguenze.
Difesa e difensori - In genere
In tema di difesa (art. 96 e seguenti del cod. proc. pen.), va affermato il principio che il titolare dell'ufficio rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni, non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che titolare del diritto di impugnazione è l'originario difensore cui spetta anche la notifica dell'estratto di sentenza contumaciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)