diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10515 del 16/07/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151083 - 01

REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - REATO OMISSIVO ISTANTANEO E PERMANENTE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151083-01

REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - REATO OMISSIVO ISTANTANEO E PERMANENTE - DIFFERENZE.*

Non è esatto che il reato omissivo abbia carattere istantaneo ogniqualvolta sia prefissato un termine per l'adempimento del dovere. Si ha reato omissivo istantaneo allorché si tratti di un termine oltre il quale l'Azione prescritta non può essere utilmente compiuta, così che l'inosservanza del dovere produce in modo definitivo la offesa fisica, cioè la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Se, invece, il termine è fissato per il regolare adempimento del dovere, e l'Azione prescritta può essere utilmente compiuta anche in un tempo successivo, non viene meno né il dovere di agire né la responsabilità per l'inadempimento, e si ha permanenza fino a che il dovere non sia adempiuto e sussista lo interesse all'adempimento. (Conf mass n 131033).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)