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Sez. 1, Sentenza n. 23215 del 16/11/2005 (Rv. 584261 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Scadenza - Tempestiva presentazione della richiesta di rinnovo - Diritto alla permanenza in Italia sino alla decisione sull'istanza - Formalità - Copia della richiesta di rinnovo - Condizioni per il rilascio - Art. 13, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 394 del 1999 - Portata - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584261-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero che abbia tempestivamente presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ha diritto alla permanenza nello Stato sino alla decisione sull'istanza medesima, munito del titolo complesso costituito dal permesso scaduto e dalla copia della richiesta formata dal ricevente ai sensi dell'art. 13, comma 3, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione, di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Il comma 2 del medesimo articolo del regolamento subordina il rilascio di tale copia all'accertamento della identità del richiedente e all'esame della completezza della documentazione, condizioni che devono essere interpretate in modo adeguato agli interessi che la procedura di rinnovo mira a curare. Pertanto qualsiasi incompletezza documentale che possa emergere nella fase di ricezione della tempestiva domanda non può impedire il rilascio della copia della richiesta e l'avvio della procedura stessa di rinnovo, né può condurre a ritenere mal proposta la istanza di rinnovo e ad autorizzare l'espulsione per l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione, sol potendo portare, ove l'incompletezza documentale permanga all'esito della fase istruttoria, alla finale decisione di rifiutare la rinnovazione del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 13 com. 2, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 13 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)