Sez. 1, Sentenza n. 31177 del 28/11/2025 (Rv. 676556-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo e fallimento - Contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi - Criteri ed oneri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Quando la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare risultano pendenti innanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale investito anteriormente dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti possano confluire dinanzi al medesimo tribunale, non costituendo tale condotta acquiescenza alla eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.
Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Legge Falliment. art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)