Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17309 del 03/07/2018 (Rv. 649835 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE | Azione di responsabilità nei confronti del direttore generale - Profili attinenti al rapporto di lavoro - Competenza del Tribunale delle imprese - Esclusione - Clausola di salvezza ex art. 2396 c.c. - Applicabilità - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE
In tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)