Sez. 1, Sentenza n. 2913 del 21/05/1979 (Rv. 399242 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - INTERESSE AL RECLAMO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - INTERESSE AL RECLAMO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'interesse al reclamo contro il piano di riparto dell'attivo fallimentare sorge dal decreto che approva e rende esecutivo il piano stesso, e cioe dall'unico provvedimento definitivo suscettibile di determinare preclusioni in tema di collocazione dei crediti concorrenti: a tal proposito le osservazioni di cui all'art 110 legge fallimentare non hanno natura di impugnazione, e non costituiscono ne un Onere del creditore, ne condizione della legittimazione al reclamo previsto dall'art 26 legge fallimentare. (Conf 2755/78, mass n 392159).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)