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Sez. U, Sentenza n. 14 del 20/07/1994 Cc. (dep. 01/08/1994) Rv. 198219 - 01

Competenza - Competenza funzionale | Nozione - Fattispecie in materia di reati ministeriali.
Stato
decisa il 1994-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198219-01

Competenza - Competenza funzionale

L'incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato riconosciuto affetto da incompetenza funzionale, e viziato, quindi, da nullità assoluta, il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da un giudice per le indagini preliminari in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 96, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)