Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 107 del 2004
Massime (1)
Massima n. 28418
- Procedimento civile
- Opposizione a decreto ingiuntivo
- Improcedibilità per ritardo, non imputabile all’opponente, nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione
- Lamentata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa
- Possibilità di una interpretazione conforme ai principî in tema di momento perfezionativo della notificazione
- Difetto di motivazione
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proseguito, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, quando il mancato rispetto del termine per l’iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione da parte dell’ufficiale giudiziario. L'omessa considerazione, infatti, della possibilità di offrire della norma impugnata una interpretazione coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione con le sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – e segnatamente con il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - priva di rilevanza la relativa questione.
Norme impugnate
- art. 647 c.p.c.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 16 giugno 2003 dal Tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Marconi Pietro Paolo ed altra e Bernardi Angela, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto in fatto
punto 1
Il Tribunale di Terni, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede «che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo e l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile».
Espone il rimettente, in punto di rilevanza, che l'opponente ha iscritto tardivamente la causa a ruolo avendogli l'ufficiale giudiziario restituito l'originale dell'atto notificato oltre dieci giorni dopo la notifica dell'atto stesso al convenuto in opposizione. Il provvedimento di rimessione in termini adottato dal Presidente del Tribunale sarebbe d'altro canto inidoneo a produrre qualsiasi effetto, essendo stato emesso da un giudice diverso da quello della opposizione e perciò incompetente, cosicché in definitiva l'opposizione non potrebbe che essere dichiarata improcedibile, ai sensi dell'art. 647 del codice di procedura civile.
Nel merito, il giudice a quo osserva che nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in tema di procedimento notificatorio, è stato affermato il principio secondo cui gli artt. 3 e 24 della Costituzione tutelano l'interesse delle parti del processo a non vedersi addebitate conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai loro poteri di impulso.
Proprio da tale principio discenderebbe - ad avviso del medesimo rimettente - l'illegittimità costituzionale dell'art. 647 cod. proc. civ., nella parte in cui rende possibile che l'opposizione a decreto ingiuntivo divenga improcedibile per una causa - il ritardo nella riconsegna dell'originale notificato dell'atto di opposizione - non imputabile all'opponente.
punto 2
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Secondo la parte pubblica la questione sarebbe innanzitutto priva di rilevanza, in quanto non il giudice dell'opposizione, ma solo il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sarebbe chiamato a fare applicazione della norma impugnata.
Ulteriore profilo di inammissibilità discenderebbe dal fatto che la pronuncia additiva invocata dal rimettente, intesa a bilanciare i contrapposti interessi delle parti, sarebbe invasiva della discrezionalità del legislatore.
Nel merito - ad avviso ancora dell'Avvocatura - la questione sarebbe comunque infondata in quanto il sistema delineato dalla normativa vigente rappresenterebbe un ragionevole momento di equilibrio tra gli strumenti processuali attribuiti all'opponente e le esigenze del creditore opposto.
Considerato in diritto
punto 1
Il Tribunale di Terni dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, anche quando il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell'originale notificato dell'atto di opposizione da parte dell'ufficiale giudiziario.
La norma impugnata si porrebbe in contrasto - ad avviso del rimettente - con il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazioni, secondo il quale è irragionevole e lesivo del diritto di difesa che effetti decadenziali discendano, a carico delle parti del processo, dal ritardato compimento di attività riferibili a soggetti diversi.
punto 2
La questione è inammissibile.
Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile che il rimettente sottopone a questa Corte si fonda sulla esplicita premessa che l'opponente a decreto ingiuntivo, in quanto impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli sia stato tempestivamente restituito dall'ufficiale giudiziario, subirebbe irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli (improcedibilità dell'opposizione) del ritardo a lui non imputabile; argomentandosi esplicitamente l'impossibilità della tempestiva iscrizione a ruolo dal fatto che l'art. 165 cod. proc. civ. non consentirebbe la costituzione in giudizio dell'attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del destinatario della notificazione stessa.
Siffatta interpretazione non è, tuttavia, coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di momento perfezionativo della notificazione (sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002) in quanto, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario.
Il rimettente - il quale, pure, non manca di rilevare come la Corte di cassazione «abbia in generale chiarito la mancanza di ostacoli normativi ad una costituzione anche prima della notificazione della citazione» - del tutto apoditticamente, assume, invece, che non può privarsi la parte «del diritto, riconosciutole dal rito, ad iscrivere la causa a ruolo, sopportandone i costi, previa verifica della ritualità della notifica», e pertanto si sottrae all'obbligo di ponderare adeguatamente la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della norma, ritenendo preclusivo di tale possibilità l'interesse, di carattere meramente economico, dell'attore a non affrontare le spese di iscrizione a ruolo prima di aver verificato la ritualità della notificazione.
Il rimettente tralascia così di considerare che la possibilità di iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e non tiene, inoltre, alcun conto dell'esistenza di una norma, quale quella prevista dall'art. 291 cod. proc. civ., che, in quanto consente all'attore di ottenere alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto limita il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di notificazione del tutto inesistente.
Conclusivamente, poiché il rimettente omette sostanzialmente di specificare la ragione per cui sarebbe precluso all'opponente di iscrivere la causa a ruolo dal momento della consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'originale dell'atto di citazione in opposizione e fino alla scadenza del termine decorrente dal perfezionamento della notifica per il destinatario, la questione sollevata risulta priva della necessaria motivazione e, pertanto, inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze