Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 18/03/1985 Ud. (dep. 08/07/1985) Rv. 170046 - 01
ARMI - IN GENERE - BOTTIGLIE INCENDIARIE - DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO- DIVIETO - NORMATIVA APPLICABILE - CONDIZIONI PER LA PUNIBILITÀ - IDONEITÀ ALL'IMPIEGO.*
ARMI - IN GENERE - BOTTIGLIE INCENDIARIE - DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO- DIVIETO - NORMATIVA APPLICABILE - CONDIZIONI PER LA PUNIBILITÀ - IDONEITÀ ALL'IMPIEGO.*
Le cosiddette bottiglie incendiarie, anche se di fabbricazione semplice e rustica, costituiscono ordigni micidiali per la loro pericolosità e rientrano tra gli esplosivi e gli oggetti assimilati, dei quali gli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974 vantano la detenzione e il porto in luogo pubblico. In ogni caso, però, occorre che le armi o i congegni siano Atti all'impiego e cioè in condizione di poter essere usati secondo la loro naturale destinazione. (V mass n 152579, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)