Sez. 3 - , Sentenza n. 8676 del 04/04/2017 (Rv. 643840 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - IN GENERE | Soppressione delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARDIS) ex art. 11, comma 3, della l.r. Calabria n. 9 del 2007 e succ. mod. – Conseguenze – Successione “ex lege” delle Università territorialmente competenti nei contratti e nel contenzioso pendenti – Esclusione – Ragioni.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - IN GENERE
Nel rispetto dei differenti ambiti istituzionali e ordinamentali, propri delle regioni e delle Università, oltre che dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., il quale riserva al legislatore statale la materia dell’ordinamento civile, precludendo l’intervento di leggi regionali sulla disciplina dei rapporti contrattuali, l’art. 11, comma 3, della l.r. Calabria n. 9 del 2007, come modificato dall’art. 40, comma 1, della l.r. n. 15 del 2008, va interpretato nel senso che, a seguito della soppressione delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ARDIS), le funzioni, già affidate a dette Aziende ma facenti capo alla regione medesima, possano essere da questa trasferite alle Università territorialmente competenti solo in forza di apposite convenzioni con le stesse stipulate, in difetto delle quali la regione resta l’unico soggetto destinato a succedere nei contratti, nei rapporti e nel contenzioso pendenti riguardo a dette Aziende.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 33 com. 6, Costituzione art. 117 com. 2 lett. L, Legge Reg. Calabria 11/05/2007 num. 9 art. 11 com. 3, Legge Reg. Calabria 13/06/2008 num. 15 art. 40 com. 1, Legge Reg. Calabria 10/12/2001 num. 34 art. 4, Legge Reg. Calabria 11/08/2010 num. 23 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)