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Sez. 5, Sentenza n. 738 del 25/03/1986 Cc. (dep. 22/04/1986) Rv. 172505 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PENDENZA DI OPPOSIZIONE CONTRO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 19 COD. PROC. PEN. - PROPONIBILITÀ - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CATTURA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172505-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PENDENZA DI OPPOSIZIONE CONTRO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 19 COD. PROC. PEN. - PROPONIBILITÀ - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CATTURA - ESCLUSIONE.*

La pendenza di un'opposizione anche seria contro la sentenza dichiarativa del fallimento (o comunque dell'insolvenza) non incide sulla legittimità del provvedimento di cattura, ma deve essere fatta valere con istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., non essendo consentito al giudice del riesame valutare incidenter tantum l'esistenza delle condizioni per la sospensione. La serietà della pregiudiziale di stato riguarda la custodia cautelare non nel momento genetico ma in quello funzionale, nel senso che all'eventuale provvedimento di sospensione consegue la scarcerazione dell'imputato se vengono meno, in seguito alla delibazione sull'esistenza e sulla serietà della questione di stato, i sufficienti indizi di colpevolezza in ordine a un requisito essenziale del reato ascritto quale è appunto lo stato di insolvenza. Ma in difetto di sospensione del procedimento da parte dell'organo a ciò competente secondo l'art. 19 cod. proc. pen. la sentenza dichiarativa del fallimento o dell'insolvenza (anche se soggetta a opposizione e, comunque, non ancora passata in giudicato) costituisce a norma degli artt. 16 e 238 della legge fallimentare un valido presupposto per l'Esercizio dell'Azione penale e per la emissione del provvedimento di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)