Sez. 3, Sentenza n. 1733 del 13/02/1992 (Rv. 475688 - 01)
Competenza civile - Competenza per valore - Conciliatore | Competenza del conciliatore ex art. 7 c.p.c. come novellato dalla legge n. 399 del 1984 - Determinazione - Competenza sulla domanda di risoluzione del contratto di comodato di un bene immobile - Esclusione.
Competenza civile - Competenza per valore - Conciliatore
La domanda di risoluzione del contratto di comodato di un bene immobile, è sottratta alla competenza del conciliatore, al quale sono attribuite dall'art. 7 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 30 luglio 1984 n. 399, solo le controversie relative a beni mobili di valore non superiore a lire 1.000.000, quando dalla legge non sono riservate alla competenza di altro giudice, e le cause relative alle modalità di uso di servizi condominiali, restando di conseguenza escluse le controversie relative - ancorché in via incidentale - a rapporti giuridici o di fatto aventi ad oggetto beni immobili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)