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Sez. L, Sentenza n. 3678 del 22/07/1978 (Rv. 393198 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONE INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - DISCIPLINA EX ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 - EFFETTO - ANTICIPATO PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393198-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONE INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - DISCIPLINA EX ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 - EFFETTO - ANTICIPATO PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA.*

Gli artt 1 e 3 della legge n 5 del 1960, sulla cosiddetta "pensione integrativa" a carico dell'INPS per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, hanno il solo effetto di consentire l'anticipato pensionamento di vecchiaia (al compimento del cinquantacinquesimo anno anziche del sessantesimo) a favore di quei lavoratori, ferma restando l'unicita del rapporto assicurativo con l'INPS e senza derogare i principi fondamentali dell'alternativita, della immutabilita e della non cumulabilita delle prestazioni previdenziali. (Conf 28/77, mass n 383532).*

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)