Sez. L, Sentenza n. 3678 del 22/07/1978 (Rv. 393198 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONE INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - DISCIPLINA EX ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 - EFFETTO - ANTICIPATO PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONE INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - DISCIPLINA EX ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 - EFFETTO - ANTICIPATO PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA.*
Gli artt 1 e 3 della legge n 5 del 1960, sulla cosiddetta "pensione integrativa" a carico dell'INPS per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, hanno il solo effetto di consentire l'anticipato pensionamento di vecchiaia (al compimento del cinquantacinquesimo anno anziche del sessantesimo) a favore di quei lavoratori, ferma restando l'unicita del rapporto assicurativo con l'INPS e senza derogare i principi fondamentali dell'alternativita, della immutabilita e della non cumulabilita delle prestazioni previdenziali. (Conf 28/77, mass n 383532).*
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)