Sez. L, Sentenza n. 5528 del 24/11/1978 (Rv. 395314 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PENSIONE DI ANZIANITA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE NON VALIDO AI FINI DELL'ANZIANITA DI SERVIZIO - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PENSIONE DI ANZIANITA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE NON VALIDO AI FINI DELL'ANZIANITA DI SERVIZIO - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Il fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, regolato dalla legge 2 aprile 1958 n 377, sebbene integrativo rispetto al regime generale della Assicurazione invalidita vecchiaia superstiti, costituisce un sistema autonomo strutturalmente e funzionalmente, al quale e estraneo il riconoscimento di periodi non coperti da contribuzioni (figurativi); pertanto, non e computabile ai fini della Determinazione della pensione di anzianita a carico di detto fondo, il periodo di servizio militare non computabile nell'anzianita di servizio. (nella specie, trattavasi di servizio militare espletato prima della entrata in vigore del DLCPS n 303 del 1946 che assicurava al militare la conservazione del posto di lavoro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 art. 54, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)