Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 687 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13151
- - Istituzione pubblica
- Abilitazione all'insegnamento
- Ammissione alle sessioni riservate
- Condizione
- Biennio di insegnamento
- Docenti che in uno dei due anni di insegnamento abbiano prestato servizio militare di leva
- Utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno di insegnamento
- Possibilità
- Mancata previsione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76.
- Cost., artt. 3, 33 comma quinto 51 comma primo.
Leggi la massima
La disposizione di cui all'art. 76, L. 20 maggio 1982, n. 270, concernente l'ammissione a sessioni riservate di esami per l'abilitazione all'insegnamento - a seguito di accertamento dei requisiti in base a elementi certi e temporalmente circoscritti - è norma transitoria ed eccezionale in relazione alla quale sarebbe oltremodo problematico prevedere un congegno che consentisse ai docenti, i quali in uno dei due anni di insegnamento stabiliti per detta ammissione, abbiano prestato servizio militare di leva di utilizzare alternativamente o surrogatoriamente un altro anno di insegnamento. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.76, L. 20 maggio 1982, n. 270, denunziato per violazione degli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, Cost.). - cfr. S. n. 209/1986.
Norme impugnate
- art. 76 legge 20 maggio 1982, n. 270
Parametri
- art. 33, comma 5, Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 51, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1985 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Palmisano Mario contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
punto 1
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 29 maggio 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui non prevede, per i docenti che in uno dei due anni di insegnamento richiesti per l'ammissione alle sessioni riservate per l'abilitazione abbiano prestato servizio militare di leva, la utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno di insegnamento;
che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata comporterebbe un'irrazionale discriminazione degli insegnanti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile che, non essendo tenuti ad obbligi di leva non verrebbero a perdere il servizio utile ai fini della partecipazione agli esami in questione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza della norma.
punto 2
Considerato che l'eventuale predisposizione di un meccanismo di valutazione dell'attività svolta che ampliasse l'arco temporale entro cui ricomprendere gli anni di servizio prestato - o che comunque consentisse di apprezzare l'assolvimento degli obblighi di leva - sarebbe di competenza di scelte discrezionali del legislatore, comportando diverse, possibili soluzioni caratterizzate, oltretutto, da notevole specificità tecnica;
che, inoltre, le ragioni di transitorietà e le caratteristiche di eccezionalità della norma impugnata (già sottolineate da questa Corte con sentenza n. 209 del 9 luglio 1986), imponendo l'accertamento dei requisiti sulla base di elementi certi e temporalmente circoscritti, avrebbero reso oltremodo problematica la previsione di un congegno come quello auspicato dal giudice a quo;
che, per tale assorbente ragione, non può essere ammesso il giudizio di costituzionalità relativo alla questione così come prospettata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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