Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica
Testo in vigore al
Art. 15 Inosservanza del regime delle incompatibilita'
1. Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dallo ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.
2. Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'.
3. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata il professore decade dall'ufficio.
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 16 Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario
1. Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
2. E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
3. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole e' affidata a professori associati.
Art. 17 Alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in Universita' o Istituti esteri o internazionali
1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio.
2. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
3. I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio, di facolta' con le modalita' di cui al successivo art.
18.
5. I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
6. Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
7. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori universitari di ruolo.
8. Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinariato.
9. I professori che assumano insegnamenti o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
10. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
11. In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale.
Art. 18 Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario
1. Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facolta' a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.
2. Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.
Art. 19 Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo
1. I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
2. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto.
3. La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.
4. Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.21
Capo III. Professori associati
Art. 20 Dotazione organica
1. La dotazione organica della fascia dei professori associati e' fissata in 15.000 posti.
2. Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia e' corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, e' incrementato di 6.000 posti.
Art. 21 Copertura di posti
1. I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facolta'.
2. I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.
3. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236.
4. L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalita' indicate nel precedente art. 2.
5. Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.
Art. 22
1. Stato giuridico dei professori associati
2. Lo stato giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorita' competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati e' esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.
Art. 23 Conferma in ruolo
1. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facolta', sull'attivita' didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano gia' fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.
2. In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo, a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
Art. 24 Collocamento a riposo
1. I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'.9
Capo IV. Professori a contratto
Art. 25 Professori a contratto
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.
3. Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando, con motivata deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni in Universita' italiane.
4. La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.
5. Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
6. I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.
7. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze.
8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. La Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
9. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli stessi enti.
10. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo' chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.
Art. 26 Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita'
1. Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Universita' il rettore, su designazione dei consigli di facolta' d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.
2. Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia' addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.
3. La particolare complessita' delle attrezzature scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'.
4. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non puo' essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico.
5. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'Universita'.
6. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
7. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art. 27 Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative
1. I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facolta', e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236.
Art. 29 Professori a contratto presso le Universita' non statali
1. Le Universita' non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Universita' statali.
Capo V. Ricercatori universitari
Art. 30 Dotazione organica del ruolo dei ricercatori
1. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
2. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'.
Art. 31 Conferma dei ricercatori universitari
1. I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.
2. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento.
3. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
4. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.
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Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari
1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali.
2. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
3. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita' definite dal, consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi' partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.
4. I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
5. Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. 11A
6. Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito per la ricerca.
Art. 33 Verifica periodica dell'attivita' didattica e scientifica dei ricercatori universitari
1. Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facolta' una relazione sul lavoro scientifico e sulla attivita' didattica integrativa svolti.
2. Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivita' didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.
3. Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.
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Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari
1. Fino a quando non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
2. In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32.
3. Per gli ulteriori casi di incompatibilita' non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 13, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalita' stabilite per i professori di ruolo.
4. Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facolta' di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.
5. I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.
6. Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14.
7. I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di eta'.
8. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.
Capo VI. Personale tecnico delle universita'
Art. 35 Personale tecnico delle Universita'
1. I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti.
2. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato.
3. I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attivita' del personale tecnico assegnato al laboratorio.
4. I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.
5. I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attivita' sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio.
6. In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato," saranno identificati - con le modalita' di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo - i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Universita' di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalita' di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonche' al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facolta', scuole e istituti di istruzione, universitaria.
7. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, puo' optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Universita' con le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.