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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018 (Rv. 649463 - 02)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE | Esenzione da obbligo distanze - Muro divisorio - Nozione - Fondamento - Muro di contenimento fondi a dislivello - Riconduzione ad ipotesi art. 892, comma 4, c.c. - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649463-02

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE

La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c., al fine dell'esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ne consegue che, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 881, Cod. Civ. art. 887

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)