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Sez. 5, Sentenza n. 10611 del 25/09/1984 Ud. (dep. 27/11/1984) Rv. 166865 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - VALORE DI PRINCIPI DIRETTIVI - OMESSO ACCENNO A TALUNO DI ESSI NELLA SENTENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166865-01

PENA - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - VALORE DI PRINCIPI DIRETTIVI - OMESSO ACCENNO A TALUNO DI ESSI NELLA SENTENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Ai fini della Determinazione della pena, il giudice di merito può attingere da una qualunque circostanza, oggettiva o soggettiva, idonea a qualificare la personalità del colpevole o ad indicare la gravità del reato. Infatti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. sono non già quantità matematiche, delle quali si debba eseguire la somma, bensì principi direttivi, sicché non può essere ritenuta carente di motivazione la sentenza nella quale non si accenni a taluno di essi, purché si evinca quale, fra tutti, nella motivazione complessiva sia stato riconosciuto prevalente ai fini del giudizio sulla congruità della pena. (Conf mass n 139032).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)