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Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 21/12/1994 Ud. (dep. 02/05/1995) Rv. 201268 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Omesso completo esame di decisive doglianze formulate nei motivi d'appello - Difetto di motivazione - Sussistenza - Esame dei motivi d'appello da parte della Corte di Cassazione - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201268-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione

Si ha mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; né può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)