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Sez. 2, Sentenza n. 2621 del 05/10/1974 (Rv. 371076 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371076-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*

La collazione per imputazione dei beni immobili si fa avuto riguardo al valore del bene al tempo dell'aperta successione; cio comporta che prima si deve stimare il bene in relazione alla consistenza e al valore che esso presenta all'epoca dell'aperta successione e poi si possono fare, all'importo cosi determinato, le detrazioni del caso in relazione al valore delle migliorie, addizioni e spese straordinarie. Non e esatto invece il procedimento opposto, secondo il quale, prima si dovrebbe valutare la consistenza del bene donato con riferimento all'epoca della donazione, e dopo si dovrebbe stimare il bene, con riferimento al valore dell'epoca dell'aperta successione ma alla consistenza del momento della donazione, in quanto non tutte le modificazioni della cosa donata possono risolversi in deduzioni o aumenti dell'importo da conferire. Infatti il concetto che sta a base della deducibilita a favore del donatario o del suo Obbligo di maggior conferimento e sempre quello dell'attivita del donatario stesso, ovvero dell'imputabilita a lui delle modificazioni dello stato e del valore del bene.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)