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Sez. 1, Sentenza n. 17528 del 02/04/2012 Cc. (dep. 10/05/2012) Rv. 252926 - 01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA | Nuova residenza dell'imputato nel Comune - Modalità di consegna - A mani proprie - Violazione - Nullità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252926-01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale che sia venuto a conoscenza della nuova residenza dell'imputato, posta nello stesso Comune di quella precedente, deve provvedere alla consegna dell'atto a mani proprie dell'imputato, e non al deposito del piego presso l'ufficio postale e avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla nuova residenza, perchè la sovrapposizione di questa diverse forme di notificazione determina una nullità d'ordine generale per difetto di intervento dell'imputato nel procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)