Sez. 1 - , Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 (Rv. 667661 - 01)
CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Perdita della cittadinanza - Disciplina del codice civile del 1985 - Presupposti - Atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE
L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da una discendente di un cittadino italiano, emigrato in Brasile nella seconda metà del 1800, solo perché la nonna paterna, all'atto di contrarre matrimonio, dichiarò di essere cittadina brasiliana).
Legge 13/06/1912 num. 555 art. 7, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 11 lett. 2, Regio Decr. 02/08/1912 num. 949 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)