Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1983, cause riunite 152/81, 158/81, 162/81, 166/81, 170/81, 173/81, 175/81, 177/81, 178/81 e 179/81
Epigrafe
Nelle cause riunite 152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177 a 179, 182 e 186/81,
W. Ferrario, A. Borella, U. Cucchiara, A. M. Federico, C. Giovannini, M. Manzotti, R. Mira Cato, E. Peruccio, V. Praolini, M. Puccia, G. Stivala, F. Violin, tutti dipendenti di ruolo o temporanei in servizio presso il Centro comune di ricerca, stabilimento di Ispra, Italia, con l'avv. M. Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. F. Avena, 29, rue de la Libération, Strassen,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. J. Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'aw. D. Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. J. Carbery, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore della direzione degli affari legali della Banca europea degli investimenti, Kirchberg,
causa avente ad oggetto un ricorso volto a
far dichiarare inapplicabile la disposizione di cui all'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto del personale in quanto limita il diritto al doppio massimale per l'indennità scolastica al caso in cui il dipendente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione;
far dichiarare e statuire che la Commissione è tenuta a rettificare le competenze dei ricorrenti per gli oneri esposti nei ricorsi venendo raddoppiata l'indennità scolastica.
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della controversia, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Lo sfondo normativo
punto 1
L'evoluzione dello Statuto del personale in materia di indennità scolastica può così riassumersi:
punto 2
L'art. 3 dell'allegato VII al regolamento del Consiglio 18 dicembre 1961, n. 31 (CEE) en. 11 (CEEA), «relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica» (GU 1962, pag. 1385), stabiliva:
«Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 900 BFR al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.
Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 6 anni e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 21 anni».
punto 3
Col regolamento del Consiglio 16 marzo 1965, n. 30/65 (CEE) e n. 4/65 (CEEA), «che modifica lo Statuto del personale e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica» (GU 1965, pag. 701), il precitato art. 3 dell'allegato VII veniva modificato nei seguenti termini:
«Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1000 BFR al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.
Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 25 anni.
Il massimo menzionato al primo comma è portato a 2000 BFR per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea».
punto 4
Il regolamento (CEE, CEEA e CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, ha introdotto uno statuto unico per i dipendenti delle Comunità europee. L'art. 52 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473 (GU L 160, pag. 1) sostituiva il testo dell'art. 3, 3o comma, dell'allegato VII allo Statuto con quello seguente:
«Il massimale menzionato al primo comma è portato a 3129 BFR per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km
da una scuola europea o
da un istituto d'insegnamento di livello universitario del suo paese d'origine, a condizione che il figlio frequenti effettivamente un istituto d'insegnamento di livello universitario distante almeno 50 km dalla sede di servizio».
punto 5
Nel 1974, la Commissione sottoponeva al Consiglio una proposta diretta a sostituire il testo di cui trattasi con le seguenti disposizioni, contenute nell'art. 28 della proposta della Commissione del 13 giugno 1974 (GU C 88, pag. 25):
«...
Il massimale menzionato nel primo comma è raddoppiato per:
il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, purché il figlio effettivamente frequenti un istituto di insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio;
il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento postsecondario del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio effettivamente frequenti un istituto di insegnamento postsecondario distante almeno 50 km dalla sede di servizio».
punto 6
In seguito, lo Statuto veniva modificato dal regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 711 (GU L 71, pag. 1). All'art. 1 del suddetto regolamento, il Consiglio, pur adottando la proposta della Commissione quanto al primo trattino, modificava nei termini seguenti la formulazione del secondo trattino relativo all'insegnamento postsecondario :
«— il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto».
punto 7
A termini dell'art. 4, n. 1, dell'allegato VII allo Statuto, l'indennità di dislocazione viene concessa:
«a) al funzionario:
che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e,
che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale,
b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di una organizzazione internazionale».
SENTENZA › In fatto › II — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
I ricorrenti, Wanda Ferrarlo e altri, sono tutti dipendenti di ruolo o temporanei in servizio presso il Centro comune di ricerca, stabilimento di Ispra, Italia. Essi non godono dell'indennità di dislocazione. I loro figli frequentano un istituto di insegnamento superiore situato in Italia, a più di 50 km dalla sede di servizio.
punto 2
Alla fine del 1980, i ricorrenti hanno presentato domanda al fine di ottenere il beneficio del raddoppio dell'indennità scolastica, in conformità all'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto. L'autorità che ha il potere di nomina respingeva le suddette domande ricordando ai ricorrenti che la disposizione dello Statuto invocata subordina il raddoppio dell'indennità scolastica alla condizione del godimento dell'indennità di dislocazione.
punto 3
A seguito di tale rigetto i ricorrenti presentavano dei reclami che rimanevano tuttavia senza risposta. Il 15 giugno 1981 gli interessati hanno quindi proposto i presenti ricorsi.
punto 4
I reclami dei ricorrenti hanno formato oggetto di decisioni esplicite di rigetto in data 15 luglio e 9 dicembre 1981.
punto 5
Con ordinanza 29 ottobre 1981 della Seconda Sezione di questa Corte, le cause sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza. Con una seconda ordinanza in pari data, il Consiglio è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 25 maggio 1982, talune altre cause in cui la Commissione aveva sollevato l'eccezione di irricevibilità sono state separate dalle presenti.
punto 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, Seconda Sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare inapplicabile l'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto del personale, in quanto limita il diritto al raddoppio al caso in cui il dipendente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione;
dichiarare nullo e privo di effetti il rigetto esplicito dei reclami dei ricorrenti da parte della convenuta;
dichiarare e statuire che la controparte è tenuta a rettificare le competenze dei ricorrenti per gli oneri esposti nei rispettivi ricorsi venendo raddoppiata l'indennità scolastica;
condannare la controparte alle spese.
paragrafo 3
La Commissione, convenuta, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere i ricorsi;
condannare i ricorrenti alle spese.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti
punto 1
I ricorrenti fondano i propri ricorsi su di un mezzo unico, consistente nell'asserita discriminazione fra loro stessi ed i dipendenti beneficiari dell'indennità di dislocazione in ordine all'applicazione dell'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto.
È certo possibile supporre che, con l'ultima modifica, la disposizione di cui è causa abbia voluto tener conto della situazione dei dipendenti, beneficiari dell'indennità di dislocazione, che intendono inviare i loro figli nel paese d'origine per seguirvi studi superiori nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dal paese della sede di servizio. Ma, in tale ipotesi, la disposizione avrebbe dovuto essere diversamente formulata in quanto, in primo luogo, esistono dipendenti che non godono dell'indennità di dislocazione e che sono originari di un paese diverso da quello ove prestano servizio; in secondo luogo, il sistema crea una nuova discriminazione in quanto impedisce ai dipendenti di optare per l'istituto di studi superiori di propria scelta, eventualmente ubicato all'estero.
La discriminazione derivante dalla disposizione di cui trattasi contrasta coi principi generali del diritto e manca di obiettive giustificazioni. Una discriminazione è ammissibile ove non sia arbitraria e sia diretta ad uno scopo che possa considerarsi volto ad assicurare l'interesse del servizio, ma ciò non si verifica nel caso di specie: il riconoscimento della parità di condizioni per i dipendenti interessati appare nel fatto che il massimale dell'indennità scolastica per gli studi non superiori non è condizionato al godimento, da parte del dipendente, dell'indennità di dislocazione. D'altro canto l'onere economico degli studi, quando l'istituto di insegnamento si trova ad almeno 50 km dalla sede di servizio, è identico che il dipendente goda o meno dell'indennità di dislocazione. Non si può neppure supporre che i figli dei dipendenti che beneficiano dell'indennità di dislocazione si trovino in una situazione particolarmente difficile a motivo della loro lingua e della cittadinanza. Molti di questi giovani hanno già seguito le scuole primarie e secondarie nel paese sede di servizio e conoscono la lingua di questo paese altrettanto bene della propria lingua materna; quanto alla cittadinanza, essa non dovrebbe assumere alcuna rilevanza dato che i diplomi beneficiano dell'equivalenza mentre, d'altra parte, almeno nell'ambito europeo, ognuno gode della libertà di stabilimento.
D'altronde il sistema adottato è incomprensibile in quanto il dipendente, ad esempio in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, che beneficia dell'indennità di dislocazione e che manda uno dei propri figli in un istituto di insegnamento superiore in Italia, gode di un'indennità scolastica doppia mentre un suo collega che non beneficia dell'indennità di dislocazione e che manda il proprio figlio nello stesso istituto non gode del raddoppio.
Il sistema è inoltre assurdo in quanto influenza la volontà dei genitori di far continuare gli studi ai loro figli nell'università di provenienza dopo il trasferimento del dipendente. I ricorrenti attirano l'attenzione sul caso concreto di uno dei funzionari di Ispra che, prestando in precedenza servizio in Belgio e godendo della doppia indennità scolastica, aveva mandato la figlia in un'università belga; una volta ritrasferito in Italia, ha continuato a mandare la figlia nella stessa università ma gli è stata tolta la doppia indennità.
In risposta all'argomento della Commissione secondo cui il numero dei dipendenti che subiscono la discriminazione è limitato, essi sottolineano che il torto sussiste indipendentemente dal numero di persone svantaggiate.
I ricorrenti sostengono che il fatto di subordinare il raddoppio dell'indennità scolastica all'indennità di dislocazione equivale ad attribuire a tale criterio un valore generale mentre esso è soltanto una eccezione da interpretare restrittivamente e che non può quindi condizionare senza motivi obiettivi la concessione di altri benefici i quali ultimi vanno accordati a tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe.
Infine, a fronte delle osservazioni del Consiglio, i ricorrenti asseriscono l'impossibilità di dimostrare che gli oneri sono più elevati all'estero che non nel paese sede di servizio. Inoltre essi contestano che la disposizione di cui trattasi sia prova, come afferma il Consiglio, di uno spirito europeo in quanto rifiuta ai dipendenti che non godono dell'indennità di dislocazione la libertà di scegliere un istituto di insegnamento superiore per i loro figli in qualsiasi paese.
punto 2
La Commissione sostiene che i ricorrenti attribuiscono a torto un carattere discriminatorio al regime di cui trattasi.
Adottando la disposizione litigiosa, il Consiglio ha presupposto che il dipendente beneficiario dell'indennità di dislocazione sia originario di un paese diverso da quello in cui presta servizio e che, nella maggior parte dei casi, il figlio dello stesso prosegua studi superiori nel paese di origine. La Commissione rileva che il 97,4 % dei dipendenti in servizio a Ispra e che beneficiano dell'indennità di dislocazione non hanno la cittadinanza italiana. Solo 31 di loro (su un totale di 569) hanno figli (36) che proseguono studi superiori in Italia. Per contro, 147 figli di dipendenti appartenenti a questa categoria seguono studi superiori fuori dall'Italia, nei rispettivi paesi d'origine.
Gli autori dello Statuto hanno inteso consentire a questi dipendenti di mandare i loro figli a seguire studi superiori nei paesi di origine, senza dover subire, con ciò, un pregiudizio sotto il profilo economico. In linea generale, non è contestabile che l'onere determinato da un figlio che prosegue gli studi nel paese di origine sia più elevato rispetto al caso in cui gli studi siano seguiti nel paese sede di servizio. Il fatto che, in taluni casi marginali, le spese di dislocazione siano altrettanto elevate quando il figlio prosegue gli studi nel paese della sede di servizio è dovuto, in generale, alla scelta deliberata, da parte dei genitori, di un istituto di insegnamento distante dalla sede di servizio. Tali casi marginali non vanno quindi presi in considerazione.
Inoltre, il dipendente costretto a mandare il figlio a proseguire gli studi fuori dal paese in cui presta servizio per motivi inerenti alla lingua e alla cittadinanza non si trova nella stessa situazione del collega che, pur disponendo di un istituto di insegnamento della propria lingua sul territorio dello Stato suddetto, sceglie liberamente di inviare il figlio all'estero; tali situazioni, obiettivamente diverse, postulano quindi, legittimamente, soluzioni diverse. Come già rilevato in precedenza, solo 36 figli di dipendenti non italiani beneficiari dell'indennità di dislocazione seguono studi superiori in Italia, mentre 147 figli di dipendenti rientranti nella stessa categoria seguono i loro studi nei paesi d'origine. D'altro canto, fra i figli di dipendenti italiani, non uno solo di coloro il cui padre gode di un'indennità di dislocazione segue studi all'estero, mentre soltanto 4 fra coloro il cui padre non gode di tale indennità studiano all'estero. Questi dati sociologici dimostrano che l'argomento dei ricorrenti relativo alla irrilevanza della lingua e della cittadinanza non corrisponde ai fatti. D'altro canto, in parecchie discipline (ad esempio giurisprudenza), solo il possesso di un diploma rilasciato nel paese di residenza consente, di fatto, di esercitarvi talune funzioni.
La convenuta mette in rilievo il numero assai limitato dei dipendenti che si trovano in una pretesa situazione discriminatoria. Il numero dei dipendenti beneficiari di un'indennità scolastica doppia per figli che studiano in Italia pur non avendo la nazionalità italiana è scarsamente elevato in confronto al totale dei dipendenti i cui figli seguono studi in Italia. È invece insignificante il numero dei dipendenti cittadini italiani (6) a cui viene corrisposta a Ispra un'indennità scolastica doppia per i figli (9) che seguono studi superiori in Italia. La convenuta precisa che fra i dipendenti non beneficiari dell'indennità di dislocazione e in servizio a Ispra, solo 4 figli di dipendenti italiani seguono studi superiori all'estero e che nessun figlio di dipendenti non italiani segue studi del genere all'estero. Il caso del dipendente precedentemente in servizio in Belgio, citato dai ricorrenti, è eccezionale in quanto trattasi di dipendente trasferito dal Belgio in Italia durante il periodo degli studi superiori del figlio.
Per quanto concerne il nesso fra il doppio massimale dell'indennità scolastica e l'indennità di dislocazione, la convenuta osserva che esso esiste in altri istituti quale ad esempio il beneficio dell'indennità di prima sistemazione. Inoltre, mentre è incontestabile che la formulazione dell'art. 3 dell'allegato VII allo Statuto non è priva di imperfezioni, non ne consegue peraltro che tale disposizione debba considerarsi come una fonte di discriminazioni in base alla sua lettera dato che occorre altresì prendere in considerazione lo scopo perseguito.
Infine la convenuta sostiene che il Consiglio dovrà emendare la disposizione di cui trattasi ove la Corte la dichiari inapplicabile per discriminazione. Orbene, il Consiglio, in sostituzione del testo attuale, potrebbe decidere che il raddoppio del massimale dell'indennità scolastica sia limitato ai dipendenti i cui figli seguono studi fuori dal paese della sede di servizio, a condizione che una certa distanza separi l'istituto di insegnamento dalla residenza dei genitori. Di conseguenza, l'interesse che i ricorrenti possono vantare ha, nella specie, un carattere astratto cosicché essi non appaiono legittimati a chiedere alla Corte di dichiarare inapplicabile la disposizione dello Statuto di cui è causa.
punto 3
Il Consiglio, interveniente, sostiene le conclusioni della Commissione. Esso sottolinea che il requisito contestato è stato inserito a seguito dell'analisi della situazione della stragrande maggioranza dei dipendenti che, trovandosi in un paese che non è e non sarà mai il loro, mandano i figli nel proprio paese d'origine allo scopo di assicurare le migliori prospettive per il loro futuro. Di conseguenza, il confronto va operato correttamente col caso normale del dipendente che manda i figli nel proprio paese d'origine o in un istituto della propria madre lingua.
Un dipendente in servizio in un paese diverso da quello d'origine non può essere equiparato ad un dipendente in servizio nel proprio paese d'origine. II primo dipendente è automaticamente svantaggiato rispetto all'altro: ad esempio, nei confronti di quest'ultimo paese, esso non ha i legami di natura sociale e familiare del secondo. Di conseguenza, il primo deve spesso far fronte a spese più elevate, in particolare in materia di scolarità e di mantenimento dei figli.
Il Consiglio sostiene che, lasciando al dipendente la scelta se mandare il figlio nel paese d'origine ovvero in un istituto del paese ove presta servizio, esso dà prova di uno spirito più aperto e più europeo dato che il fatto di imporre al dipendente di mandare il figlio in un istituto del paese o della lingua d'origine soltanto per ricevere il raddoppio del massimale avrebbe portato ad accentuare i problemi di nazionalità.
D'altro canto non si verificano discriminazioni nei confronti dei ricorrenti anche se si prendono in considerazione taluni casi eccezionali in cui i dipendenti, non originari dell'Italia, inviano i figli a frequentare istituti di insegnamento superiore in Italia in quanto per tali dipendenti l'integrazione del figlio in un ambiente scolastico straniero può comportare spese più elevate.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 17 marzo 1983, i ricorrenti, con gli avvocati M. e O. Slusny, la Commissione, rappresentata dall'aw. D. Jacob e il Consiglio rappresentato dal sig. J. Carbery, hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti rivolti dalla Corte.
paragrafo 2
A seguito di un quesito posto dalla Corte in udienza, la Commissione ha risposto, per iscritto, che i dipendenti di ruolo e temporanei, privi della cittadinanza belga, in servizio a Bruxelles e non beneficiari dell'indennità di dislocazione, sono 437. Il numero dei dipendenti e agenti temporanei, facenti parte della categoria menzionata, cui viene corrisposta l'indennità scolastica in relazione agli studi superiori seguiti dai figli è di 22, mentre il numero dei figli di dipendenti che danno titolo alla concessione dell'indennità a fronte di studi superiori è di 26. Di questi ultimi, 24 seguono i loro studi nel paese della sede di servizio e 2 in un altro paese diverso da quello di origine.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 giugno 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atti depositati in cancelleria il 15 giugno 1981, i ricorrenti, dipendenti di ruolo o temporanei della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto a questa Corte una serie di ricorsi diretti a far dichiarare inapplicabile la disposizione di cui all'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto del personale, applicabile in via analogica agli altri dipendenti delle Comunità, in quanto limita il diritto al doppio massimale per l'indennità scolastica al caso in cui il dipendente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione. I ricorrenti chiedono inoltre alla Corte di dichiarare e statuire che la Commissione è tenuta a rettificare le rispettive competenze per gli oneri esposti nei ricorsi, venendo raddoppiata l'indennità scolastica.
punto 2
L'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII dello Statuto è stato introdotto dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 711 (GU L 71, pag. 1). Tale disposizione contempla il raddoppio del massimale dell'indennità scolastica per:
«il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficiario dell'indennità di dislocazione;...».
punto 3
Tutti i ricorrenti prestano servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra in Italia. Nei loro confronti ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla disposizione precitata, salvo quella di beneficiare dell'indennità di dislocazione. Alla fine del 1980, essi presentavano domanda al fine di ottenere il beneficio del raddoppio dell'indennità scolastica.
punto 4
La Commissione respingeva le domande dei ricorrenti per il motivo che l'invocata disposizione dello Statuto subordina il raddoppio del massimale dell'indennità scolastica alla condizione di beneficiare dell'indennità di dislocazione. Essendo rimasti senza risposta i reclami dei ricorrenti avverso tale rigetto, gli stessi hanno proposto i presenti ricorsi.
punto 5
Essi fondano la loro domanda su di un unico mezzo, basato sull'asserita discriminazione arbitraria fra loro stessi ed i dipendenti beneficiari dell'indennità di dislocazione per quanto concerne l'applicazione dell'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII dello Statuto. Essi sostengono che il sistema adottato è incomprensibile, assurdo e privo di qualsiasi giustificazione obiettiva e che esso influenza la volontà dei genitori in ordine alla scelta dell'istituto di insegnamento superiore per i propri figli. Essi asseriscono che il costo degli studi seguiti ad oltre 50 km dalla sede di servizio è identico per tutti, che il dipendente goda o meno dell'indennità di dislocazione, e che va resa giustizia pur essendo limitato il numero dei dipendenti che subiscono la discriminazione.
punto 6
La Commissione, col sostegno del Consiglio, interveniente ad adiuvandum, fa rilevare che lo scopo della disposizione di cui è causa risiede nel consentire ai dipendenti non originari dello Stato nel quale prestano servizio di mandare i propri figli a seguire studi superiori nei paesi d'origine al fine di assicurare le migliori prospettive per il loro futuro senza che per questo i dipendenti stessi debbano subire un pregiudizio di natura economica. La Commissione sottolinea il numero assai limitato dei dipendenti che si trovano nella situazione descritta dai ricorrenti.
punto 7
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio generale di uguaglianza è uno dei principi fondamentali del diritto della funzione pubblica comunitaria. Questo principio esige che le situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, a meno che la differenza non sia obiettivamente giustificata. Esso implica manifestamente che i dipendenti posti in situazioni identiche siano soggetti alle stesse norme, ma non vieta al legislatore comunitario di tener conto delle differenze obiettive di condizioni o di situazioni in cui gli interessati si trovano.
punto 8
Per valutare la legittimità della disposizione impugnata è quindi opportuno accertare se la situazione dei dipendenti beneficiari dell'indennità di dislocazione implichi degli elementi obiettivi che giustifichino la differenza di trattamento per quanto riguarda l'indennità scolastica nei confronti dei dipendenti che non beneficiano della stessa indennità.
punto 9
In forza dell'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, la concessione dell'indennità di dislocazione è soggetta a condizioni relative, in primo luogo, alla residenza del dipendente prima della sua attuale assegnazione e, in secondo luogo, alla sua nazionalità. Con sentenza 15 gennaio 1981 (Vutera, causa 1322/79, Race. pag. 127), la Corte ha già dichiarato che tali criteri sono fondati su elementi obiettivi e, in via generale, atti a definire la categoria di dipendenti la cui origine e la cui mancanza di stretti legami col paese della sede di servizio possono determinare oneri e svantaggi da compensare attraverso le suddette indennità.
punto 10
II sistema dell'indennità scolastica ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti, prescindendo dalla sede di servizio, la possibilità di provvedere all'istruzione e agli studi dei figli. È incontestabile che la possibilità di seguire studi superiori nella propria lingua e presso un istituto i cui diplomi sono pienamente riconosciuti nel proprio paese d'origine rappresenta, per chiunque, un notevole vantaggio. È ugualmente incontestabile, al riguardo, che i figli dei dipendenti in possesso dei requisiti per la concessione dell'indennità di dislocazione si trovano, in linea di massima, svantaggiati nei confronti dei figli dei dipendenti che hanno stretti legami col paese della sede di servizio.
punto 11
Questa obiettiva relazione fra il beneficio dell'indennità di dislocazione in primo luogo e, in secondo luogo, l'esigenza, da parte del dipendente di mandare i figli a seguire studi superiori nel paese d'origine è d'altro canto confermata dai dati statistici raccolti dalla Commissione. A quanto risulta da tali dati, i figli di dipendenti beneficiari dell'indennità di dislocazione seguono gli studi superiori, nella grande maggioranza dei casi, in un istituto ubicato nel paese d'origine del dipendente mentre i figli di dipendenti non beneficiari di tale indennità seguono quasi sempre i loro studi nel paese della sede di servizio del dipendente.
punto 12
Giustamente quindi i ricorrenti hanno concentrato i loro argomenti sul caso in cui i figli di dipendenti beneficiari dell'indennità di dislocazione seguono anche gli studi superiori nel paese della sede di servizio. Ora, prescindendo dal fatto che, secondo i dati statistici, tali casi presentano un carattere alquanto marginale, non possono muoversi appunti al legislatore comunitario per avere lasciato la possibilità di tale scelta ai suddetti dipendenti. In linea di massima, i figli di questi ultimi si trovano nella necessità di integrarsi in un ambiente universitario a loro estraneo e di seguire i loro studi in una lingua che non è la loro. Una tale situazione comporta ugualmente oneri e svantaggi nei confronti dei figli dei dipendenti che hanno stretti legami col paese di cui trattasi.
punto 13
Dall'insieme delle considerazioni svolte risulta che l'art. 3, 3o comma, secondo trattino, dell'allegato VII dello statuto, in quanto contempla una disparità di trattamento fra i dipendenti a seconda che beneficino o meno dell'indennità di dislocazione, è basato su criteri obiettivi e aventi un rapporto diretto con lo scopo del regime dell'indennità scolastica. A torto quindi i ricorrenti hanno sostenuto che tali criteri creano una discriminazione arbitraria.
punto 14
Di conseguenza, non può mettersi in dubbio la validità della suddetta disposizione. Poiché i ricorrenti non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non vanno rettificate le loro competenze per gli oneri esposti nei ricorsi. Ne consegue che i ricorsi vanno respinti in toto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 di tale regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e stauisce:
1o I ricorsi sono respìnti.
2o Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Pescatore
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore