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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 128 del 1980

Decisione
decisa il 1980-07-17, depositata il 1980-07-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:128
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16297

  • Locazione di immobili urbani
  • Proroga legale del contratto di locazione
  • Non comprende tra gli aventi diritto il convivente more uxorio con il conduttore defunto
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 45/1980.

Norme impugnate

  • art. 2-bis legge 12 agosto 1974, n. 351

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
punto 3
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze