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Sez. 3, Sentenza n. 13575 del 17/12/1991 (Rv. 475077 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Inadempimento del conduttore | Disciplina ex art. 5 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità nelle locazioni di immobili destinati ad uso abitativo - Locazioni non abitative - Risoluzione del contratto per inadempimento - Valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ..
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475077-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Inadempimento del conduttore

L'art. 5 della legge sull'equo canone, per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, o degli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità, è causa di risoluzione del contratto, si riferisce alle locazioni abitative e non può essere applicato, quindi, alle locazioni non abitative per le quali l'inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., può essere causa di risoluzione del contratto solo quando il giudice accerti che non ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del locatore, a meno che il conduttore, avvalendosi della facoltà di purgare la mora nei termini stabiliti dall'art. 55, che è in ogni caso applicabile sia alle locazioni abitative che a quelle per uso diverso, non abbia escluso la possibilità della risoluzione impedendo, così, l'accoglimento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)