Sez. U, Sentenza n. 6519 del 20/12/1985 (Rv. 443596 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - DEROGA CONVENZIONALE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ATTO SCRITTO - CLAUSOLA INSERITA IN UN DOCUMENTO PREDISPOSTO DA UNO DEI CONTRAENTI - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE - NECESSITÀ - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE CHE L'HA PREDISPOSTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - DEROGA CONVENZIONALE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ATTO SCRITTO - CLAUSOLA INSERITA IN UN DOCUMENTO PREDISPOSTO DA UNO DEI CONTRAENTI - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE - NECESSITÀ - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE CHE L'HA PREDISPOSTO.*
Al fine della deroga convenzionale della giurisdizione italiana in favore della giurisdizione straniera, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 2 cod. proc. civ., il requisito dello "atto scritto" può ritenersi ricorrente, nel caso di clausola inserita in un documento predisposto da uno dei contraenti, solo in presenza di una specifica sottoscrizione dell'altro contraente, e la Mancanza di questa determina nullità assoluta della clausola medesima, come tale deducibile anche ad opera della parte che l'ha predisposta (o comunque rilevabile anche in suo favore). (V 3508/84, mass n 372028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)