Sez. U, Sentenza n. 6596 del 14/12/1981 (Rv. 417452 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dallo art. 330 cod. proc. civ., circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto fra la parte ed il suo difensore, nel giudizio arbitrale, si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, ed in ispecie in base all'art. 141 secondo comma cod. proc. civ., qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)