Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo vigente
Art. 94
1. Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
2. La riapertura e' disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87, 88, davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'art. 60.
3. Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.
Art. 95
1. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta.
2. All'ufficiale giudiziario gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
3. Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico, totale o parziale, di cui all'art. 148, dedotto l'eventuale assegno alimentare La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
Capo XI. Dimissioni, decadenza dall'ufficio, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, riammissione in servizio
Art. 96
1. L'ufficiale giudiziario puo' in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
2. L'ufficiale giudiziario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga, comunicata l'accettazione delle dimissioni.
3. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la sospensione cautelare dalle funzioni.
4. Se al momento in cui l'ufficiale giudiziario, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina, deve seguire entro novanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; altrimenti queste devono essere accettate.
5. L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue il trattamento di quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.
Art. 97
1. L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dallo ufficio:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministero;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
d) quando sia accertato che la nomina ad ufficiale giudiziario venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
2. La decadenza dall'ufficio e' disposta con decreto motivato del Ministro, sentita, nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di vigilanza, e di disciplina.
3. L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non puo' partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente dell'amministrazione dello Stato.
4. La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza spettante ai norma delle disposizioni vigenti qualora essa non derivi da perdita della cittadinanza.
Art. 98
1. L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacita' o di persistente insufficiente rendimento, puo' essere dispensato dal servizio.
2. Ai fini del comma precedente e' considerato persistentemente insufficiente il rendimento dell'ufficiale giudiziario che, richiamato all'osservanza dei suoi doveri, riporti, al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo il richiamo, una qualifica inferiore a "buono".
3. All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni.
4. L'ufficiale giudiziario puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, che deve esprimere il suo parere sulla proposta di dispensa; su tale proposta provvede il Ministro con decreto motivato.
5. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore.
6. Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute dell'ufficiale giudiziario mediante visita medica collegiale, nella quale l'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Art. 99
1. L'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di eta'.
2. L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.
Art. 100
1. L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a, sua domanda prima del settantesimo anno di eta' ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 97, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.
2. L'ufficiale giudiziario riammesso il servizio e' collocato nella graduatoria di anzianita' al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.
3. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 a non puo' aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.
Capo XII. Organico
Art. 101
1. Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura.
2. La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.
Art. 102
1. Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi.
Titolo secondo. Servizi degli ufficiali giudiziari e trattamento economico
Capo I. Obblighi, attribuzioni, competenza.
Art. 103
1. L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui e' addetto e non puo' allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare.
2. Il presidente della Corte di appello, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Art. 104
1. L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori
dell'ufficio.
2. Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.
3. L'ufficiale giudiziario e' autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
4. Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.
5. La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara' considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.
6. L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.
7. L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.
Art. 105
1. Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonche' all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
2. L'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.
Art. 106
1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale e' addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.
2. Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione.
Art. 107
1. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta: per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
2. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorita' giudiziarie della sede alla quale sono addetti , del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.20
3. La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.
Art. 108
1. L'ufficiale giudiziario non puo' ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
2. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui e' addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.
3. Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi piu' gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.
Art. 109
1. L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.
2. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.
Art. 110
1. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonche' l'indicazione dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.
Art. 111
1. L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, e' autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.
2. Egli e' anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonche' degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.
3. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorita', richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.
Art. 112
1. L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente e' punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva.
Art. 113
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 114
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115