diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9350 del 27/06/2002 (Rv. 555392 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Procedimento amministrativo - Termine - Natura non perentoria - Violazione - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555392-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il termine di centottanta giorni per provvedere sulle domande di iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione non ha natura perentoria, nel senso che la sua scadenza non impedisce l'emanazione del provvedimento sulla domanda di iscrizione. Tuttavia la natura non perentoria del termine non esclude che la sua inosservanza causi un danno a colui che ha proposto la domanda e che tale danno debba qualificarsi ingiusto qualora leda un diritto soggettivo, con il conseguente obbligo risarcitorio a carico dell'amministrazione qualora sussista una condotta colpevole della stessa. (Nella specie la Suprema Corte ha qualificato come diritto soggettivo la situazione giuridica dell'istante all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'albo).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 48 art. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)