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Sez. 2, Sentenza n. 220 del 26/01/1956 (Rv. 881400 - 01)

DITTA - NOME COMMERCIALE - NECESSARIA COINCIDENZA CON LA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE NEL CASO DI IMPRENDITORE - SOCIETA- DITTA - NOME COMMERCIALE.
Stato
decisa il 1956-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881400-01

DITTA - NOME COMMERCIALE - NECESSARIA COINCIDENZA CON LA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE NEL CASO DI IMPRENDITORE - SOCIETA- DITTA - NOME COMMERCIALE.

A) mentre nei confronti dell'imprenditore singolo non è necessario che la ditta, salvo quanto richiesto dall'art. 2563, capov., codice civile, coincida con il nome civile del soggetto che ne è titolare, l'impresa sociale, invece, non può mai fare uso, nella esplicazione della propria attività commerciale, di una ditta diversa dalla propria ragione o denominazione. B) per ditta si intende il nome sotto il quale l'imprenditore, in quanto titolare di una determinata azienda, esercita la propria attivita. Essa, in forza dell'art 2563, capov. Codice civile, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell' imprenditore, salvo che non si tratti di ditta derivata.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)