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Sez. 1, Sentenza n. 529 del 23/02/1973 (Rv. 362550 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DI UNA SOCIETA FALLITA - VALIDITA - CONDIZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362550-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DI UNA SOCIETA FALLITA - VALIDITA - CONDIZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO.*

Non e irrituale la notificazione dell'atto di appello effettuata ad una societa presso il procuratore domiciliatario del giudizio di primo grado, anche se la societa, nelle more di tale giudizio, sia stata dichiarata fallita, quando tale evento non sia stato formalmente comunicato, come richiesto dall'art 300 cod proc civ. (la SC ha osservato inoltre che chi aveva dedotto la nullita della sentenza per la pretesa irritualita della suddetta notifica difettava comunque di legittimazione, legittimato essendo a dedurla, semmai, il curatore del fallimento). (V 3346/69, mass n 343409).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)